mercoledì 4 aprile 2012

Ospitaletto commissariato: arrampicata su specchi

Le osservazioni addotte da Ospitaletto.org riguardo a presunte incongruenze tra la legge vigente sull'autentica delle firme e la sentenza del Consiglio di Stato, insieme alle preoccupazioni paventate dal PD bresciano per millanta ricorsi in un sacco di elezioni a fronte del respingimento del ricorso di Sarnico, mi sembrano infondate.

Il vademecum che cita Ospitaletto.org stabilisce che
i consiglieri "in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte".

Questo significa che tutti i consiglieri (provinciale, regionale, comunale) possono autenticare le firme per elezioni anche non corrispondenti al loro livello amministrativo: nel nostro caso, consiglieri provinciali e regionali possono autenticare firme per le comunali, non solo per le elezioni (rispettivamente) provinciali e comunali. Nulla si dice sulla competenza territoriale, su cui invece si pronuncia il Consiglio di Stato, che ha stabilito che
il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale.

Quindi i consiglieri provinciali e regionali possono continuare ad autenticare anche le firme comunali, questo continua a restare una cosa "pacifica". Come nella prassi consolidata, però, i consiglieri comunali, provinciali e regionali potranno autenticare solamente le firme raccolte nell'ambito del loro Comune, Provincia o Regione: non c'è nessuna contraddizione tra le due fonti di diritto.

Tranquillizziamo quindi Ospitaletto.org che si preoccupa così:
ieri è scaduto il termine per presentare le liste per le elezione in molti comuni d’Italia, e magari qualche modulo sarà stato autenticato da un consigliere provinciale, un consigliere, cioè, di un ente diverso da quello per cui si svolgono le elezioni, per dirla con il CdS.  Una cosa finora considerata pacifica. Ora invece, non dormiremmo sonni tranquilli nei panni dei presentatori di quella lista.

Mi sembra che non c'entri molto con la sentenza in questione... Anche perché il Consiglio di Stato è stato ben chiaro su un altro punto: ai fini dell'accoglimento del ricorso della Giudici è stato decisivo lo scarto minimo tra i contendenti, che ha reso non ininfluente l'irregolarità. Citando dalla sentenza:
le doglianze proposte avverso gli atti preparatori del procedimento elettorale, e segnatamente quelli relativi all’ammissione delle liste, sono ammissibili solo se viene dimostrata una ragionevole possibilità di incidenza delle illegittimità lamentate sul corretto andamento delle elezioni e sul loro risultato, mentre non sono ammissibili doglianze su questioni palesemente ininfluenti sul risultato elettorale.

Non è un caso che si presenti così di frequente da giustificare ricorsi in ogni dove e addirittura inserimenti voluti di irregolarità al fine di minare il risultato elettorale. Per inciso, questa giustificazione dà anche ragione del diverso trattamento rispetto al caso delle firme per la lista Formigoni: non si può dire che il risultato in quel caso fosse proprio in bilico...

Passando oltre le interpretazioni, due parole anche sul merito del post di Ospitaletto.org. Sembra proprio che sia interesse di entrambe le parti (Sarnico e Giudici, con la Lega a fare da convitato di pietra, contraria alle elezioni subito per poter candidare un suo uomo - alla faccia del bene del paese) andare a votare subito, ho visto anche il servizio a Teletutto con le interviste ai rispettivi avvocati che propugnano questa possibilità.
Lo strumento scelto - un'altra istanza amministrativa al TAR - mi sembra però velleitario: non si caverà un ragno da un buco, c'è troppo poco tempo e abbiamo già visto quali sono le tempistiche degli organi competenti, che non sono certo lì a impazzire per correre dietro alle beghe di Ospitaletto. Questo tentativo mi sembra un po' un cercare di chiudere la stalla a buoi scappati (per colpa di chi l'ho già scritto qui, e confermo parola per parola alla luce della sentenza). Come ho già scritto secondo me la possibilità di votare presto c'è, ma ci vuole la volontà politica di farlo, non una volontà amministrativa: bisogna interessare i parlamentari bresciani dei partiti interessati e far scrivere un decreto ad hoc.

In cauda venenum, visto che siamo in vena di citazioni: Bisinella a dicembre:
Se si dovesse tornare a votare c’è un dubbio: bisogna vedere se le liste restano quelle che sono state presentate o se ne possono presentare altre. Su questo è stato chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato.

Ospitaletto.org, febbraio:
E allora, si deve andare a elezioni con le stesse liste, o si possono riaprire i giochi? Per dirimere i dubbi, è stato chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato. Qualcuno ne sa qualcosa? Nebbia fitta.

Ospitaletto.org, 13 marzo:
Dunque, anche ammettendo che il Consiglio di Stato dia ragione a Giudici, confermando la sentenza del TAR di annullamento delle elezioni, è probabile che non confermi le modalità stabilite dal TAR per andare al voto. Bisognerebbe allora riaprire la presentazione delle candidature con pochi giorni a disposizione

E' curioso vedere come il fatto che si debba votare con le stesse liste, che era solo una possibile interpretazione a dicembre, un dubbio da chiarire a febbraio, una cosa improbabile a marzo, oggi diventi un'incrollabile certezza, a cui la Prefettura deve ottemperare senza porre tempo in mezzo.

Nessun commento:

Posta un commento